Whistleblowing
Whistleblowing
Il Modello Organizzativo prevede la possibilità di effettuare segnalazioni all’Organismo di Vigilanza da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi. È possibile segnalare eventuali illeciti, violazioni e/o difformità rispetto alle regole di compliance 231 adottate dall’Azienda inviando una comunicazione per posta ordinaria all’attenzione dell’OdV e/o all’indirizzo di posta elettronica dedicato. I Segnalanti, ai quali è assicurata la riservatezza dell’identità saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza negativa derivante dalla segnalazione medesima.
Novità riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali ed europee Ci sono diverse novità* riguardanti whistleblowing e, in particolare, i whistleblowers- coloro che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali ed europee.
Alle novità dovranno conformarsi gli enti pubblici e gli enti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di almeno 50 lavoratori subordinati a tempo determinato o indeterminato, oppure, che, se anche non hanno raggiunto i 50 dipendenti, rientrano nei settori:
- dei servizi, prodotti e mercati finanziari e di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo;
- la commercializzazione e utilizzo di prodotti sensibili e pericolosi;
- la sicurezza dei trasporti e dell’ambiente.
*Novità contenute nel Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24
Non solo le violazioni del diritto dell’Unione Europea ma anche quelle del diritto nazionale e, comunque, in ogni caso in cui l’atto o l’omissione illecita leda l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.
- 1. canale di segnalazione c.d. interno;
- 2. canale di segnalazione c.d. esterno istituito dall’ANAC;
- 3. cosiddetta divulgazione pubblica.
Le Segnalazioni interne sono disciplinate in modo da garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella comunicazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Sono indicati i soggetti che necessariamente devono istituire i canali di segnalazione interna e disciplinare l’iter procedurale successivo alla segnalazione interna, compresi ovviamente la gestione delle segnalazioni e la gestione del processo di indagine.
Questo personale, che deve essere specificatamente formato, dovrà – entro precisi termini temporali – dare riscontro al segnalante del ricevimento della segnalazione, nonché dell’attività di verifica svolta.
Sia i soggetti del settore pubblico che del settore privato sono poi chiamati a fornire informazioni chiare e facilmente accessibili in relazione ai canali ed alle procedure, sia per le segnalazioni interne che per quelle esterne, che possono anche avere la forma “anonima”.
Le Segnalazioni esterne possono essere effettuate solo in determinate condizioni, con specifiche modalità di presentazione e canali idonei a garantire riservatezza sia del segnalante che della persona “segnalata”, oltre al contenuto della segnalazione e la documentazione inerente. L’autorità incaricata di gestire le segnalazioni esterne è l’ANAC, anche per il settore privato. L’ANAC adotterà apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne, dopo aver sentito il Garante per la Protezione dei Dati Personali. Anche la Divulgazione pubblica è quindi un “canale” di segnalazione che prevede, comunque, la possibilità di accedere alle misure di protezione accordate in linea generale.
Principalmente sono 1. Obbligo di riservatezza; 2. Trattamento dei dati personali; 3. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni che dovrà avere un massimo di 5 anni ed il Divieto di ogni forma di ritorsione a danno del segnalante, che non debbono essere tollerate né nel settore pubblico che nel privato, dove l’ANAC segnala all’Ispettorato del Lavoro di attuare provvedimenti di propria competenza. Non vi è tutela per il segnalante qualora, anche con sentenza di primo grado, sia accertata la responsabilità penale a suo capo per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tali casi è irrogata una sanzione disciplinare.
L’ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme alle modalità previste dal Decreto, nonché quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro nel caso di cui all’articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.
Dal 15 luglio 2023 eccetto che per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a 249, per i quali l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.