Whistleblowing

Segnalazione di eventuali illeciti, violazioni e/o difformità

01.

Sistema di Segnalazione nel Modello 231

Il Modello di Organizzazione e Controllo adottato dall’Azienda prevede la possibilità, per esponenti aziendali o soggetti terzi, di segnalare eventuali comportamenti illeciti, violazioni o difformità rispetto alle regole di compliance previste dal D.Lgs. 231/2001.

02.

Modalità di Trasmissione delle Segnalazioni

Le segnalazioni possono essere inviate all’Organismo di Vigilanza, tramite posta ordinaria indirizzata all’OdV oppure attraverso l’indirizzo di posta elettronica dedicato.

03.

Tutela del Segnalante e Riservatezza

L’Azienda garantisce la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e assicura che, in nessun caso, la persona che effettua la segnalazione sia soggetta a ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni di qualsiasi tipo. La protezione è parte integrante dell’impegno dell’Azienda a promuovere un ambiente etico, trasparente e responsabile.

I whistleblowers possono segnalare violazioni del diritto dell’Unione Europea, del diritto nazionale, o qualsiasi comportamento illecito che leda l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.
1. Segnalazione interna, tramite i canali messi a disposizione dall’ente stesso. Le segnalazioni interne sono strutturate per garantire la riservatezza del segnalante, delle persone coinvolte e dei contenuti trasmessi. I soggetti obbligati devono istituire questi canali e regolamentarne l’iter, dalla ricezione all’eventuale indagine, affidandone la gestione a personale formato, tenuto a fornire riscontro entro termini precisi. Tanto nel settore pubblico quanto in quello privato, devono essere rese disponibili informazioni chiare e accessibili sulle modalità di segnalazione, comprese quelle anonime.

2. Segnalazione esterna, rivolta all’ANAC, anche per il settore privato. Le segnalazioni esterne possono essere presentate solo in presenza di specifici presupposti e attraverso modalità che assicurino la riservatezza. La gestione è affidata all’ANAC, che definirà apposite linee guida in accordo con il Garante per la protezione dei dati personali.

3. Divulgazione pubblica, attraverso media o altri strumenti di ampia diffusione. Anche la divulgazione pubblica rappresenta un canale legittimo, che consente, in presenza dei requisiti di legge, di beneficiare delle misure di protezione previste.
Le principali misure di protezione previste per chi effettua una segnalazione sono:
  1. Obbligo di riservatezza sull’identità del segnalante, della persona coinvolta e sul contenuto della segnalazione;
  2. Tutela dei dati personali, nel rispetto della normativa vigente;
  3. Conservazione della documentazione relativa alla segnalazione per un periodo massimo di cinque anni;
  4. Divieto assoluto di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante, sia nel settore pubblico che in quello privato. In caso di violazioni, l’ANAC può segnalare l’accaduto all’Ispettorato del Lavoro per i provvedimenti del caso.
Tuttavia, non è prevista tutela per il segnalante nel caso in cui venga accertata – anche solo con sentenza di primo grado – la sua responsabilità penale per reati come calunnia o diffamazione, o la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave. In questi casi, è prevista l’irrogazione di sanzioni disciplinari.
L’ANAC applica sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000 a 50.000 euro nei seguenti casi:
  1. Ritorsioni nei confronti del segnalante;
  2. Ostacolo o tentativo di ostacolo alla segnalazione;
  3. Violazione dell’obbligo di riservatezza;
  4. Mancata istituzione di canali di segnalazione;
  5. Assenza o inadeguatezza delle procedure per la gestione delle segnalazioni;
  6. Mancata verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.
Inoltre, è prevista una sanzione da 500 a 2.500 euro per violazioni minori, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per reati come diffamazione o calunnia connessi alla denuncia.
Le aziende private che adottano il Modello 231 devono prevedere nel proprio sistema disciplinare sanzioni per chi commette tali illeciti.
  1. Le nuove norme sono entrate in vigore il 15 luglio 2023 per la maggior parte dei soggetti interessati.
  2. Per le aziende private con un numero medio di lavoratori subordinati – a tempo determinato o indeterminato – compreso tra 50 e 249, l’obbligo di istituire un canale interno di segnalazione è scattato invece dal 17 dicembre 2023.
  3. Ad oggi queste disposizioni sono quindi pienamente operative per tutte le realtà soggette alla normativa.
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